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Stranieri iscritti al S.S.N.

 Stranieri iscritti al S.S.N.

A) Iscrizioni obbligatoria.

E' obbligatoria l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale dei seguenti soggetti:

a) stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

Il permesso di soggiorno per motivi di salute può essere prorogato in tutti quei casi nei quali il cittadino straniero abbia contratto una malattia o subito un infortunio o malattia professionale che non consentano di lasciare il territorio nazionale in caso di scadenza del permesso di soggiorno.

L'assistenza spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e viene assicurata fin dalla nascita ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.

L'iscrizione al S.S.N. del cittadino straniero, in quanto assicurato obbligatoriamente, non solo consegue direttamente al provvedimento emanato da un'altra amministrazione, ma ha altresì valore ricognitivo e non costitutivo del diritto.

In sostanza il diritto all'assistenza sanitaria insorge con il verificarsi dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge (rilascio del permesso di soggiorno per i motivi suindicati), pur in assenza di iscrizione alla U.S.L. . Questo significa che in presenza di  un permesso di soggiorno non soltanto si deve provvedere, anche d'ufficio, all'iscrizione al S.S.N., ma altresì ad erogare immediatamente le prestazioni sanitarie necessarie. Altra conseguenza di tale principio è che il rilascio del permesso di soggiorno, purchè la richiesta di quest'ultimo sia stata presentata entro i termini previsti dall'art. 5 del T.U., fa retroagire il diritto all'assistenza sanitaria dello straniero, in quanto regolarmente soggiornante, alla data di ingresso in Italia.

Le considerazioni sopra espresse conducono inoltre ad affermare, tenuto conto che il permesso di soggiorno deve essere rilasciato prima dell'iscrizione obbligatoria al S.S.N., che gli oneri relativi alle prestazioni urgenti ed essenziali eventualmente erogate ad un cittadino straniero, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, possono essere riconosciuti o rimborsati dalla U.S.L. territorialmente competente, una volta che sia stata formalizzata l'iscrizione.

Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria:

a) i dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea, i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero, i giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere, qualora non siano tenuti a corrispondere in Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche; tali soggetti hanno l'obbligo per sé e per i  familiari a carico della copertura assicurativa (polizza assicurativa o iscrizione al S.S.N. previo pagamento del contributo prescritto); 

b) gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.

E' previsto, inoltre, l'addebito allo Stato delle spese relative a prestazioni sanitarie erogate dal S.S.N. a profughi e sfollati.

La tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati, compresi quelli di cittadinanza straniera, rientra nella competenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Tutti i detenuti e gli internati sono altresì esclusi dal sistema della compartecipazione alla spesa per le prestazioni erogate dal S.S.N. .

Il S.S.N. assicura in particolare ai detenuti e agli internati: interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale, particolari forme di assistenza in caso di gravidanza e di maternità, assistenza pediatrica e servizi di puericultura ai figli delle donne detenute o internate che, durante la prima infanzia, convivono con le madri negli istituti penitenziari.

Sono stati aboliti, con decorrenza 1° gennaio 1998, i contributi di assicurazione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, procedendo quindi ad una fiscalizzazione dei contributi stessi ( imposta sulle attività produttive (IRAP) ed un'addizionale regionale all'IRPEF).

Al cittadino straniero con permesso di soggiorno per richiesta d'asilo , al quale non è stata data facoltà di intrattenere regolari rapporti di lavoro durante il periodo di richiesta di asilo, le prestazioni sanitarie, sono fornite in esenzione dal sistema di compartecipazione alla spesa assimilandoli ai disoccupati iscritti alle liste di collocamento.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria in territorio estero, da una parte, si deve provvedere all'applicazione della legislazione italiana in materia, prevista per i cittadini italiani, dall'altra devono essere rispettati i limiti derivanti dagli accordi internazionali, multilaterali o bilaterali di reciprocità.

Non si deve più procedere al rinnovo annuale dell'iscrizione al S.S.N., dovendosi procedere alla cancellazione contestualmente alla scadenza o alla revoca del permesso di soggiorno o in caso di modifica del motivo del permesso di soggiorno da cui consegua il venire meno dell'obbligo dell'iscrizione al S.S.N.

Lo straniero è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio ha la residenza anagrafica ovvero, in mancanza di essa, l'effettiva dimora.

 

B) Iscrizione volontaria

Gli stranieri regolarmente soggiornanti, che non rientrano tra coloro che sono obbligatoriamente iscritti al S.S.N., sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e per la maternità mediante la stipula di apposita polizza assicurativa con un Istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione facoltativa al S.S.N., estesa anche ai familiari a carico.

1) l'iscrizione volontaria è concessa solamente ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno superiore a tre mesi, fatto salvo il diritto dello studente o della persona alla pari che può chiedere l'iscrizione anche per periodi inferiori;

2) lo straniero è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio ha la residenza anagrafica ovvero, in caso di prima iscrizione, il domicilio indicato sul permesso di soggiorno. Per gli studenti e le persone alla pari si fa riferimento all'effettiva dimora;

3) non è consentita l'iscrizione ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di cura.

Hanno diritto all'iscrizione volontaria coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa, il personale religioso ed altre categorie che possono essere individuate per esclusione con riferimento a quanto sopra precisato in materia di iscrizione obbligatoria.

L'iscrizione volontaria è, altresì, consentita, fatti salvi gli accordi internazionali in materia, ai dipendenti stranieri delle Organizzazioni internazionali operanti in Italia e al personale accreditato presso Rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari.

Tale iscrizione esplica, peraltro, la sua efficacia e quindi è operante ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie solo a seguito della presentazione alla U.S.L. del permesso di soggiorno. L'iscrizione provvisoria, pur essendo sottoposta a condizione sospensiva, può consentire certamente la copertura delle prestazioni ospedaliere urgenti ed essenziali fruite eventualmente durante tale periodo.

In proposito è previsto un contributo forfettario annuo, di € 150, per lo studente privo di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani e di € 220 per la persona alla pari; tale contributo, peraltro, non è valido qualora i suddetti soggetti abbiano familiari a carico. In quest'ultimo caso il titolare deve versare il contributo che garantisce la copertura anche ai familiari a carico.

In ordine ai livelli di assistenza che devono essere assicurati agli iscritti si richiamano le disposizioni in materia di iscrizione obbligatoria per quanto riguarda la parità di trattamento sia sul territorio nazionale che all'estero.

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